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Nome: tra significato e limiti giuridici

Maria Elena Bravi, autrice del blog Mamma Piki,dedica questo post agli aspetti giuridici del nome.

Chiamare Mario, Lara o Giuseppe, non è solo pronunciare dei nomi, e aspettare che qualcuno si giri, ma anche elencare dei diritti.

La nostra Costituzione parla chiaro: il nome è un diritto e il Codice Civile lo tutela, nei confronti di terzi e contro gli abusi.
E’ un diritto essenziale che identifica ognuno di noi nel contesto sociale di appartenenza, dandoci un’identità personale e permettendone la sua differenziazione e il suo sviluppo.

Il nome si compone di due parti: prenome e cognome.
Il primo è conferito, per libera scelta, spontaneamente dai genitori o, in mancanza di questi, da un Ufficiale di Stato, il secondo invece segue regole di assegnazione precise dettate dal legislatore stesso, norma di base comunque è che il figlio naturale acquista il cognome del genitore che l’ha riconosciuto per primo e, nel caso in cui il riconoscimento sia contemporaneo, acquista il cognome del padre.

Per quanto riguarda la scelta del prenome esistono dei limiti, se pur ridotti rispetto al passato, indicati dalla L.396/2000.

  • Non è consentito assegnare a un bambino lo stesso nome del padre, del fratello o sorella, viventi.
  • Non è possibile utilizzare un cognome al posto del nome.
  • Non possono essere usati nomi ridicoli o vergognosi.
  • Il nome scelto deve permettere l’identificazione sessuale (ovvero non può essere usato un nome maschile per una femmina e viceversa).
  • I nomi composti non devono avere più di tre elementi ed è vietato l’uso della virgola tra gli stessi.
  • Nessun limite per i nomi stranieri purché scritti con l’alfabeto italiano esteso alle lettere j,k,x,y,w.

In caso di violazione di queste norme, l’ufficiale di stato può rifiutare l’assegnazione?
No, non può. Può intimare la persona che si sta incorrendo in uno dei casi vietati dalla legge, ma di fronte ad un genitore un po’ insistente, e a differenza del passato, deve cedere e procedere alla registrazione. Sarà sua cura però comunicare alla Procura l’avvenuta violazione.

Il nome una volta acquisito, in linea generale non dovrebbe subire mutamenti, proprio per tutelare la funzione che svolge: identificare una persona nella società. Tuttavia esistono casi specifici, limitati e particolari, in cui questo è possibile, dietro autorizzazione dell’autorità pubblica e dopo uno specifico iter. (fine I parte)

Maria Elena Bravi

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